La norma CEI 11-27 tratta dei lavori sugli impianti elettrici; è la norma tecnica di riferimento per tutte le attività di lavoro sugli impianti elettrici, normate dal D.Lgs 81/2008.
Il Testo unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008) al capo III obbliga il datore di lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici della propria azienda. In particolare recita l’articolo 82 comma 1:
È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui [….] i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:[…] 1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; La norma si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni prossimi a questi.
Si applica a tutte le operazioni, sia dirette che indirette, e copre impianti elettrici di qualsiasi tipo e livello di tensione, siano essi fissi, mobili, permanenti o temporanei, destinati alla produzione, trasmissione, trasformazione, distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica.
La CEI 11-27 fornisce prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. La norma si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati, come si rileva dal da D.Lgs. 81/2008).
La norma CEI 11-27, si applica esclusivamente ai lavori in bassa tensione, quelli in cui la tensione è non superiore a 1000 V in alternata (AC) e 1500 V in continua (CC).
La formazione per i lavoratori ma anche di dirigenti e preposti può essere essere organizzata dall'azienda stessa, quindi dal Datore di Lavoro (DdL), inoltre - sostanziale - i docenti formatori devono essere individuati tra quelli che abbiano la qualifica come tale con i requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.
Nel caso specifico, questa non è condizione sufficiente e non obbligatoriamente necessaria in quanto per la specifica attività e rischi relativi, per il settore elettrico, esiste la norma CEI 11-27/2021 che indica che il formatore possieda specifiche competenze tecniche e professionali per garantire un'istruzione qualificata e conforme ai requisiti di legge; pertanto non è necessario affatto che il corso di formazione venga certificato da Enti preposti allo scopo, cosa utile ma non necessaria.
Questo è l'elemento fondamentale affinché la formazione sia conforme; quindi è essenziale che sia svolta da persona che abbia esperienze operative nel settore elettrico, valutazione della competenza del formatore che il datore di lavoro deve effettuare affinché abbia garanzia che la formazione sia efficace e conforme.
Ovviamente è opportuno valutare che oltre a competenze specifiche abbiano abilità e competenze per gestire con professionalità e efficacia la formazione sia in aula virtuale sia in presenza; cosa da valutare analizzando il curriculum e anche utilizzando i requisiti indicati nel Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, quest'ultimi se non obbligatori (come precisato precedentemente) sono utili per verificare ulteriormente l'esperienza formativa.
Nel testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008)
si indica che chi effettui lavori elettrici debba essere oltre che
informato anche adeguatamente preparato al rischio elettrico presente
nell’attività che debba svolgere.
La norma
CEI 11-27, coerentemente, ha stabilito che, a seconda del
loro grado di competenza, ha individuato le figure professionali di
PES, PAV e PEI:
PES: persona esperta nell’esecuzione di lavori
elettrici, con conoscenze tecnico-teoriche in gradodi
analizzare e valutare i rischi
elettrici. Può svolgere lavori fuori
tensione e in prossimità di tensione.
PAV: persona avvertita, ossia informata sui rischi elettrici da un PES. può operare fuori
tensionee
in prossimità di tensione sotto
supervisione.
PEI: persona idonea, a lavori sotto tensione, ossia con idoneità a svolgere lavori
elettrici sottotensione.
Può eseguire tutti i tipi di
lavori elettrici.
Inoltre si individua:
PEC: persona
comune,persona non esperta e non avvertita nel campo
dell’attività in ambitoelettrico. Qualsiasi attività possa svolgere, se necessario, ma solo solo sotto sorveglianza diretta di PES o PAV a seconda del rischio rilevato.
Si ricorda che l'ambito di applicazione della norma CEI 11-27, è riferito a lavori elettrici in bassa tensione, quelli in cui la tensione è non superiore a 1000 V in alternata (AC) e 1500 V in continua (CC).
La normativa CEI 11-27 indica l'obbligo di formazione al fine di preparare ai lavoratori elettrici alle loro mansioni, garantendo l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche necessarie.
I livelli di competenza indicati:
Livello 1A: conoscenze teoriche di base
Livello 1B: capacità operative
Livello 2A: Conoscenze teoriche per lavori sotto tensione
Livello 2B: Competenze pratiche per lavori sotto tensione
I PES e PAV devono acquisire i livelli 1A e 1B, mentre i PEI devono padroneggiare tutti e quattro i livelli.
La formazione può essere svolta in aula o online e deve essere aggiornata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento di 4 ore.
Requisiti per la nomina
PES e PAV: nomina scritta dal datore di lavoro, basata su istruzione, esperienza e caratteristiche personali.
PEI: nomina dal datore di lavoro, con verifiche di idoneità psicofisica, curriculum professionale e formazione.
Un lavoratore dipendente di un'azienda che svolge lavori elettrici dovrà, deve ottenere una qualifica per poter operare all'interno di essa.
L'attribuzione/designazione di PES e PAV deve avere le seguenti caratteristiche:
- fatta dal Datore di Lavoro;
- fatta per iscritto;
- tenere conto dei requisiti del lavoratore;
- essere controfirmata per accettazione;
PES e PAV: I requisiti per la nomina
I requisiti di PES e PAV sono indicati dalla norma CEI 11-27 al punto 4.15.1:
- Istruzione,
conoscenza di impiantistica elettrica, di normativa di sicurezza, di rischi e pericoli connessi ai lavori elettrici;
- Esperienza lavorativa maturata,
conoscenza delle situazioni caratterizzanti una o più tipologie di lavori elettrici, siano esse ricorrenti o non ricorrenti;
- Caratteristiche personali,
equilibrio psicofisico, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica significativa per la professione.
L'attribuzione della qualifica di PES e PAV, viene quindi definita dal grado di padronanza di ciascuno dei requisiti di cui sopra.
Per quanto riguarda la valutazione delle conoscenze relative la normativa e i rischi connessi all'attività che debba svolgere il lavoratore deve esser in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione conforme alle previsioni della norma CEI 11-27 che consenta di dimostrare il possesso della formazione necessaria per l’attribuzione della qualifica di PES o PAV:
in ogni modo è opportuno precisare che rimane sempre il datore di lavoro di valutare e dimostrare se, eventuale formazione pregressa, possa essere sufficiente per ottemperare alle richieste della norma CEI 11-27 in tema di conoscenze e competenze degli addetti ai lavori elettrici (PES o PAV).
Pertanto si evidenzia la necessità e l’importanza di riuscire a comprovare tale valutazione mediante attestati di formazione o altre registrazioni che dimostrino l’avvenuta formazione ai sensi della norma.
Noi sosteniamo l'importanza di un corso in videoconferenza, in aula virtuale (Formazione a distanza FAD sincrona), proprio per rafforzare la validità della formazione avvenuta, sicuramente più efficace (per lo specifico rischio elettrico) di formazioni online asincrone (studio autonomo e senza presenza del docente).
Inoltre la valutazione finale avviene tramite un test in simultanea, quindi con la possibilità, non solo di verificare il risultato ma anche commentarlo, rafforzando così, nei corsisti, la consapevolezza della conoscenza acquisita.
La designazionePEI spetta al datore di lavoro, che può
attribuire questa carica a PES, PAV o lavoratori che vengono riconosciuti idonei rilevando e verificando capacità tecnica e pratica di una lavoratore a eseguire lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I e in special modo nell'attività specifica dell'azienda. Anche in questo caso la nomina deve essere fatta per
iscritto, ma dopo un'analisi più approfondita, svolta sul soggetto
in questione, volta a verificare:
• curriculum professionale:
- formazione posseduta: teorica e pratica per lo svolgimento dei lavori elettrici.
- esperienza lavorativa;
• grado di applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento
dei lavori elettrici;
• idoneità
psicofisica:
- personalità che abbia equilibrio, attenzione, precisione
- eventuali altra caratteristica che concorra a far ritenere affidabile l’operatore;
Il corso di formazione sulla prevenzione dei rischi elettrici, definito PES PAV, è obbligatorio per la maggior parte dei lavoratori che operano in ambienti a rischio elettrico.
Esistono alcune categorie di lavoratori che sono esenti dall'obbligo di frequentare questo corso:
✔ i lavoratori autonomi che svolgono attività occasionali o non abituali in ambienti a rischio elettrico;
✔ i titolari di partita IVA che operano in proprio senza dipendenti;
inoltre, ci sono ruoli e tipologia di lavoratori cui spetta al datore di lavoro, valutare caso per caso la situazione del dipendente;
✔ i dirigenti e i quadri aziendali se dimostrano di possedere già le competenze necessarie per gestire in modo adeguato i rischi
legati all'elettricità;
✔ I lavoratori temporanei o stagionali impiegati per periodi brevi presso un'azienda e se la permanenza nell'ambiente a rischio
elettrico è limitata nel tempo e non comporta l'esposizione diretta ai pericoli legati all'elettricità;
✔ i lavoratori con disabilità che rende impossibile o particolarmente difficile seguire il corso tradizionale, in questo caso, se
necessario, il datore di lavoro valuterà l'opportunità di adottare misure alternative per garantire la sicurezza sul posto di
lavoro, in ogni modo.
L'esenzione dal corso non significa ignorare i rischi e le normative sulla sicurezza elettrica.
Tutti i lavoratori devono comunque essere informati sui pericoli specifici dell'elettricità presenti nel loro ambiente lavorativo e ricevere istruzioni su come comportarsi in caso di emergenza.
La sicurezza sul luogo di lavoro resta comunque un diritto fondamentale per tutti i dipendenti indipendentemente dall’esenzione dal corso obbligatorio.
L’attribuzione delle qualifiche di PES e PAV, può essere revocata se il lavoratore non risulta più in possesso delle qualità necessarie previste dalla norma. Il soggetto dovrà costantemente uniformare le sue competenze agli aggiornamenti normativi e allo sviluppo tecnico per il mantenimento dei requisiti di idoneità.
Il datore di lavoro può riesaminare la qualifica attribuita al lavoratore, provvedendo alla formazione del lavoratore con:
• Corsi di aggiornamento periodico o in caso di significativa variazione della normativa sulla sicurezza elettrica;
• Corsi teorici al fine di recuperare lacune formative;
• Corsi pratici o affiancamento in caso di mancanza di esperienza.
L’attestato non decade di validità, gli attestati sono del lavoratore anche se si cambia azienda, esso ha ancora valore, segue la carriera del lavoratore. Potrebbe cambiare l’eventuale riconoscimento di figura PAV, PES, PEI, nel caso lo si possedeva nella ditta precedente, perché questo dipende dal datore di lavoro (DdL), che comunque non può non considerare il possesso dell’attestato.
Qualsiasi attività su parti di impianto o apparati che non hanno nessun collegamento alla fornitura dell'energia (fissa o distribuita) non è da considerarsi come lavoro elettrico; per esempio il montaggio di un quadro elettrico su banco senza alcun collegamento fisico (sezionato o meno) a fonte di energia non è un lavoro elettrico. Quindi nel caso di lavoratori cui non sia possibile fornire la qualifica neanche di PAV è possibile assegnarli a assemblaggi di questo tipo, per esempio un impianto che non abbia ancora fornitura elettrica, quindi nella fase di installazione fisica dei componenti.
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